Come conciliare il diritto di vista del genitore non collocatario con le odierne restrizioni alla circolazione imposte dalla emergenza sanitaria?
Diciamo subito che non tutto è chiarissimo, in sostanza possiamo individuare alcuni casi sufficientemente chiari, ed altri … un po’ meno!
Il primo caso è quello in cui il diritto di visita sia regolato da un provvedimento giudiziale, sia esso una sentenza resa in sede di separazione / divorzio giudiziale o in sede di separazione consensuale o divorzio congiunto. In questi casi, se lo spostamento del genitore deve avvenire all’interno dello stesso Comune, non vi è dubbio che si rientri nei casi per i quali lo spostamento è lecito.
Situazione del tutto simile si ha nel caso in cui la causa non si è conclusa, ma vi è comunque un provvedimento, sia pure temporaneo, emesso in sede di comparizione avanti al Presidente del Tribunale. Secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”. A tal proposito però si segnalano due provvedimenti di senso opposto: uno conforme alla indicazione della PCDM (Tribunale di Milano); l’altro restrittivo (Tribunale di Bari) che dà prevalenza alla tutela della salute, e quindi esclude la possibilità di esercitare il diritto di visita. Attualmente la posizione favorevole al genitore appare prevalente.
Si ritiene (è mia opinione ma largamente condivisa) che se è legittimo lo spostamento in forza di provvedimento giudiziale, altrettanto legittimo sia lo spostamento in presenza di regolamentazione che trovi origine in un accordo di negoziazione assistita.
Problemi più gravi si pongono innanzi tutto in caso di spostamenti tra Comuni diversi, limitati dal nuovo D.P.C.M. 22 marzo 2020 ai soli casi di “assoluta urgenza”, e tra questi non pare che si possa ricomprendere l’esercizio del diritto di visita. Sotto questo profilo però la stessa decisione del Tribunale di Milano sopra richiamata è favorevole.
Altro problema riguarda i casi in cui non vi sia un provvedimento giudiziale, sia pure temporaneo, ma le visite si svolgono sulla base di accordi verbali tra i genitori. Sotto questo profilo si segnala la posizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo la quale lo spostamento è legittimo se conforme ai “provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.”
Ma restiamo in attesa di pronunce dei Tribunali.
Avv. Tullio Scirè
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