Tra le misure prese dal Governo per contrastare l’epidemia di coronavirus, in materia di giustizia vi è quello del differimento delle udienze, civili e penali, per un peri0do inizialmente fissato dall’8 al 22 febbraio, successivamente allungato sino al 15 aprile e da ultimo ulteriormente prorogato sino all’11 maggio. In pratica, le udienze civili e penali (con alcune eccezione che vedremo dopo) devono essere differite a data successiva all’11 maggio 2020. In questo stesso periodo (8 febbraio-11 maggio) sono sospesi tutti i termini processuali. In pratica, ciò significa che al fine del computo dei termini tutti i giorni che vanno dal 9 marzo (il giorno iniziale, 8 marzo, non si calcola) all’11 maggio non devono essere computati. Quindi, per esempio, se il Giudice in data 27 febbraio ha fissato un termine di 30 giorni, il termine scadrebbe di regola il 28 marzo (il giorno iniziale, 27 febbraio, non si calcola). Ma la sospensione fa si che solo i giorni dal 28 febbraio all’8 marzo devono essere computati (10 giorni), gli altri 20 giorni devono essere contati a partire dal 12 maggio, quindi il termine scadrà l’1 giugno.
Il differimento si applica a tutte le udienze che dovrebbero svolgersi nel periodo 8 marzo-11 maggio. Ma sono previste eccezioni delle quali, senza pretesa di esaustività, proviamo a dare delle indicazioni.
Non sono soggette a differimento, in ambito civile, le udienze che riguardano:
dichiarazioni di adottabilità, minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona. Se esiste uno specifico motivo non vengono differite le udienze che riguardano provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione.
Procedimenti relativi a TSO (Trattamento Sanitari Obbligatori), interruzioni di gravidanza, abusi familiari, espulsione, allontanamento e trattenimento di stranieri; sospensione della esecutorietà di provvedimenti giudiziari. Nonché, in generale, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti .
In materia penale: procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di durata massima della custodia cautelare; procedimenti riguardanti misure di sicurezza detentive.
Su richiesta non vengono differiti i procedimenti a carico di persone detenute; e quelli in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza o di prevenzione. Infine, procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili.
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