Lo scopo della pianificazione patrimoniale è quello di permettere il miglior godimento dei beni anche per il futuro, ricercare una ottimale gestione degli stessi anche dal punto di vista fiscale, approntare tutele per eventuali situazioni negative (p.e. separazioni, situazini debitorie gravi ed impreviste) ed organizzare il passaggio generazionale secondo le proprie volontà, e non secondo le volontà di legge o degli eredi, con un occhio anche in questo caso ai problemi fiscali. Nonché evitare, per quanto possibile, l’insorgenza di controversie legali. Gli strumenti principali sono il fondo patrimoniale, il trust, il patto di famiglia, la società holding, l’intestazione fiduciaria e il vincolo di destinazione.
Il fondo patrimoniale
È il più noto tra gli strumenti di protezione patrimoniale, e consiste in vincolo posto da uno o entrambi i coniugi, o da un soggetto terzo, su determinati beni, nell’interesse della famiglia. Lo scopo è quello di creare un patrimonio “separato”, cioè non aggredibile dai creditori. Ha parecchi limiti ed oggi non è più attraente come in passato, ma a volte si dimostra particolarmente utile. Si costituisce per atto pubblico o per testamento.
Semplice ed economico, necessita però di 5 anni per consolidarsi ed è provvisorio: si estingue in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre che per volontà delle parti.
Il trust
Il trust è uno strumento di origine anglosassone, in Italia è stato introdotto in tempi relativamente recenti. Con il trust un soggetto (il trustee) gestisce il patrimonio ricevuto da un altro soggetto, denominato disponente (o settlor), a beneficio di un soggetto determinato oppure per uno scopo prestabilito. A differenza del fondo patrimoniale, nel trust possono essere conferiti beni di qualsiasi tipo. Si ottiene un effetto segregativo, ma anche in questo caso occorrono cinque anni per consolidarsi. Il trust però è molto più flessibile del fondo patrimoniale, non è legato alle vicende matrimoniali e quindi può essere utilizzato anche dalle coppie di fatto, o per proteggere interessi non legati a rapporti di tipo familiare. È però più complesso e costoso del fondo patrimoniale.
Il patto di famiglia
È stato introdotto con la legge 14 febbraio 2006, n. 55. Di fatto è un contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda ai discendenti, regolando il passaggio generazionale dell’impresa, in deroga al generale divieto di patti successori.
Il patto di famiglia va concluso per atto pubblico e gli assegnatari prescelti per gestire l’azienda dovranno impegnarsi a liquidare i soggetti esclusi.
(in un prossimo post la seconda parte)
Avv. Tullio Scirè
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