Il patrocinio a spese dello Stato, noto anche come gratuito patrocinio,  permette alle persone non abbienti di iniziare una causa, o di difendersi in giudizio, senza sopportare le spese legali: l’avvocato sarà pagato dallo Stato. Ciò vale per il processo civile, per quello penale e per i procedimenti di volontaria giurisdizione (per esempio amministrazione di sostegno o interdizione), nonché nel processo amministrativo, contabile e tributario. A tale fine si considera non abbiente chi è titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (questo limite viene periodicamente aggiornato).  Ma attenzione: il reddito da prendere in esame è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Però si tiene conto del solo reddito personale nelle cause che riguardano diritti della personalità o nelle quali gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare (per esempio separazione e divorzio).

          Al contrario, esistono casi in cui si può essere ammessi al beneficio in deroga ai limiti di reddito sopra elencati, come per esempio nel caso di soggetto vittime di maltrattamenti in famiglia.

          Il patrocinio a Spese dello Stato non è però tutto rose e fiori. Non lo è per l’avvocato, che verrà pagato molto meno rispetto alla normale parcella, ma anche per chi ne beneficia  non è tutto liscio. Innanzi tutto perché spesso ci sono dei problemi per le spese diverse da quelle relative all’avvocato (p.e. quelle per il Consulente Tecnico d’Ufficio, come il medico incaricato dal Tribunale di verificare i danni subiti da una persona in un sinistro stradale).    Inoltre, se chi è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato dovesse perdere la causa, verrebbe quasi sicuramente condannato a pagare le spese legali della parte vittoriosa. Queste spese non verrebbero pagate dallo Stato e pertanto rimarrebbero a carico della parte soccombente, anche se  ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 

          Di norma la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere presentata alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo dove si svolge,o si svolgerà, il processo per il quale si chiede il beneficio.

                                                                                                     Avv. Tullio Scirè